Esenzione imposta di bollo per rateizzazione sanzioni amministrative
Si informa l'utenza che non sono dovute marche da bollo
Pubblicazione: 02 Luglio 2018
Ultimo aggiornamento: 02 Febbraio 2023
In conformità alla risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 956-303/2018, richiamata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota prot. n.5509 del 21/06/2018, concernente l'applicazione del regime d'esenzione dall'imposta di bollo alle istanze ed ai provvedimenti per la rateizzazione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative, a seguito di notificazione d'ordinanze – ingiunzioni, s'informa la gentile utenza che, per le predette richieste di rateizzazione e per i relativi provvedimenti di concessione, non sono dovute marche da bollo.
Si prega di tener conto di tale indicazione all'atto della presentazione delle istanze in argomento.